Regole nuove per assegni e contanti.
Martedì, Maggio 27th, 2008Dal 30 Aprile 2008 sono cambiate in maniera definitiva le norme sui trasferimenti di denaro, come previsto dal decreto Legislativo n. 231/2007.
Ecco le novità:
RIVOLUZIONE PER GLI ASSEGNI
Dal 30.04.2008 i libretti di assegni bancari e postali verranno consegnati al cliente con la clausola di Non Trasferibilità, a meno che il cliente non richieda per iscritto assegni trasferibili (in questo caso il cliente dovrà pagare una imposta di bollo pari ad € 1,50 per ogni assegno). Gli assegni bancari o postali emessi con la formula “a me stesso”, “a me medesimo”, “a m.m.”, etc. .. potranno essere incassati in contanti solo dalla persona che li ha emessi. Gli assegni trasferibili dovranno recare la “girata piena”, cioè il beneficiario dell’assegno deve essere identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale; se egli, a sua volta, gira l’assegno, occorre l’indicazione del suo codice fiscale.
TRASFERIMENTO DI CONTANTE
Scende da 12.500,00 € a 5.000,00 € il limite per il trasferimento di denaro contante, libretti al portatore e di assegni al portatore. Da 5.000,00 € in sù non si potranno effettuare pagamenti di denaro contante, e gli assegni pari o superiori a 5.000,00 € dovranno essere muniti della clausola di “non trasferibilità”.