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Cosa è la quota cedibile della pensione.

Martedì, Febbraio 12th, 2008

Quando un pensionato richiede un prestito con trattenuta diretta sulla pensione mensile deve presentare all’istituto finanziario diversi documenti tra cui

  • i documenti anagrafici (carta d’identità o patente auto in corso di validità e tesserino del codice fiscale)
  • i documenti reddituali che attestano la retribuzione (CUD 2008 e cedolino della pensione)
  • la quota cedibile.

La quota cedibile è un documento rilasciato dall’Inps e dall’Inpdap direttamente al pensionato che indica la rata massima che può essere applicata sulla pensione del richiedente il prestito.

Per legge quando si richiede un prestito tramite trattenuta diretta sulla pensione non si può superare l’importo definito su questo documento per garantire al pensionato, una volta addebitata la rata del prestito, uno stipendio mensile sufficiente per vivere decorosamente.

Ad esempio su una pensione netta mensile di € 600,00 la quota cedibile non potrà mai essere superiore a 120,00 € (1/5 della pensione). Questo vuol dire che la rata massima per ottenere il finanziamento non può superare l’importo di € 120,00.

Infine c’è precisare che per ritirare la propria quota cedibile chi è pensionato Inps si deve presentare negli uffici dell’ente della propria città. Chi è invece pensionato Inpdap deve ricevere dall’istituto finanziario dove ha acceso la pratica di prestito un documento in duplice copia che il pensionato stesso porterà all’Inpdap della sua città, se lo farà compilare per intero e lo consegnerà di nuovo all’istituto finanziario.

Di norma l’erogazione del prestito avviene piuttosto velocemente, tutto dipende da quanto l’Inps o l’Inpdap sono veloci nel rilasciare in originale il modello di quota cedibile, documento fondamentale senza il quale la pratica di prestito non può andare avanti.

Assumere badanti e colf.

Lunedì, Novembre 19th, 2007

Quando si assume una badante o una colf, la legge italiana distingue se la persona è già in Italia e ha i documenti in regola, oppure se il lavoratore è ancora all’estero e dovrà arrivare in Italia.

Quando il lavoratore è già in Italia con i documenti in regola, si seguono le stesse modalità di assunzione di un lavoratore italiano. Dalla lettera di assunzione si evincono:

  • la data di assunzione;
  • la categoria di appartenenza;
  • la durata del contratto;
  • la retribuzione.

Si denuncia quindi l’assunzione all’ Inps e all’Inail.Nel secondo caso invece, cioè quando il lavoratore risiede all’estero, bisogna assicurare una quantità di lavoro tale da garantire al lavoratore almeno € 439,00 (reddito base) e assicurare l’alloggio e il versamento dei contributi Inps al dipendente. Alla Prefettura bisogna presentare questi documenti:

  1. richiesta nominativa di assunzione del datore di lavoro;
  2. documenti che provano l’esistenza dell’alloggio;
  3. proposta del contratto di soggiorno;
  4. impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

Dopo circa venti giorni l’ufficio rilascia il permesso all’assunzione che deve essere consegnato alla questura la quale decide sull’ ingresso del cittadino straniero nel nostro paese.

Il nullaosta deve essere spedito al lavoratore per ottenere il visto d’ingresso in Italia. Quando il lavoratore arriva in Italia firma il contratto di lavoro e si reca in Questura per ottenere il permesso di soggiorno e il codice fiscale. Il datore di lavoro lo iscriverà così all’Inps.